Nota: le parole di introduzione sono di evidente mano di Ferdinando, figlio di Giuseppe Guidicini. Giuseppe aveva una ricca collezione di testi, manoscritti e bandi antichi, che finì in eredità a Ferdinando.
Diamo qui copia di due bandi o provvisioni che furono pubblicati nell’anno 1548 nella originale loro ed integra dizione. Sono questi due preziosissimi documenti.
PROVISIONE
contra li Rubbatori dì Uve, frutti, et altre cose nella città, e contado di Bologna
Per obviare alla presonzione, ed insolenzia de molti, così mascchi come femine, et putti, tanto della città quanto delle Castelle et contado di Bologna, et etiam forestieri li quali cosi di giorno come di notte, vanno nelle possessioni, luoghi, horti, et terre altrui, a torre dello agresto, uve, et altri frutti ch’ in quelli nascono, et legne, senza licenzia delli patroni d’ essi luoghi, et terreni, con danno particolare, et universale, convenendosi in molti luoghi vindemiare nanzi tempo l’ uve, non anchora mature, et cosi cogliere li frutti acerbi, per tema che non siano affatto robbati et tolti da simili generazioni di persone presentuose, et insolenti.
Imperò per parte, et commissione del Reverendissimo, Monsignor vice Legato, di volontà, et consentimento delli Magnifici, et Eccellent. Signori Antiani Consoli, et Confaloniere di Iustizia del populo, et commune della città di Bologna, et delli Illustri Signori Quaranta Reformatori del stato della libertà di detta Città.
Si fa bandire, et strettamente comandare che non sia persona alcuna di che stato, grado, et condizione esser si voglia, sì della città, come del contado, et abitante, o vero forestiero ch’ ardisca o presuma andare nè di giorno nè di notte, nè con arme, nè senza arme in possessioni, luoghi, orti, o terreni d’ altri così dentro come di fuori a tore per se, no per altri, frutti di sorte alcuna, et legne come di sopra, senza consentimento, et expressa licenzia delli patroni di essi terreni.
Sotto pena a qualunque huomo contrafaciente, et per qualunque volta de lire dieci di Bolognini, et di tre tratti di corda, se serà di giorno, et se serà di notte, de la pena dupplicata così pecuniaria come della corda, da exequirsi subbito contra di loro senza rimissione alcuna.
Et alle femmine, et putti oltra la pena pecuniaria antedetta de cinquanta staffiliate da raddoppiarseli in caso che non potessero pagare la pena pecuniaria la qual corda, et lo quali staffilate seranno date severamente a chi contrafara, pubicamente nel loco consueto della piazza.
Et sia lecito a qualunque denonziare, et accusare tali delinquenti. Et chi accusara serà tenuto secreto, et guadagnara il quarto della pena pecuniaria antedetta.
Dechiarandosi anchora che a quelli che seranno .alla guardia delle possessioni, horti, et terreni antedetti, sia lecito diffondere detti luoghi, et robbe, etiam con le arme, senza incorso di pena alcuna, et quando accadesse ch’ alcuno delli delinquenti fosse in tale atto offeso, etiam gravemente si imputara il tutto al detto offeso.
Si commanda in oltre alli Capitami delle poste della città et guardiani di quelle delle castello del contado che non debbano lasciare entrare dentro alcuno con detta agreste uve, o altri frutti, o come disopra, che il terreno, et luogo di dove gli haura tolti non sia suo o vero non sia lavoratore di esso terreno, o servitore del patrone.
Et siano tenuti detti Capitanei della città ritrovando alcuno entrare con alcuna sorte di detto agreste, uve, o frutte, che conosca non esser sue, ma robbate, ritenerli le dette robbe, et poi incontinenti o il giorno medesmo denontiare allo Illustre Signore, Confaloniere di Iustizia, la robba ritenuta con il nome, et sopra nome di colui a chi l’ avera tolta.
Et il medesmo fare li guardiani delle porte delle Castelle del contado, denontiando al suo ufficiale sotto la dotta pena. Nella quale incorreranno anchora essi, et altri che fossero d’ accordo, et consapevoli con quelli ch’andassero a robbare di simil cose sepradette.
Notificandosi che se ne farà fare diligente inquisizione, et li delinquenti seranno puniti irremisibilmente, et senza uff rispetto al mondo.
Io mar. car. de mon. Leg.
Hier. degr assis vex. Iust.
Publìcata a di XIIII de Agosto MDXVIII.
PROVISIONE
che sia lecito a ciascuna persona cosi ecclesiastica
come secolare habitante nelle Castelle, et Ville del contado di Bologna
pigliar le armi,
sonar le campane , et correre drieto alli banditi,
et delinquenti, et quelli pigliar,
ferirli, o amazarli
senza in corso di pena alcuna,
Et anchora sel fosse un bandito che amaazasse un altro bandito
sera cavato di bando.
Et non essendo bandito guadagnara quello che promette il statuto di Bologna.
Considerando l’Illustrissimo, ed Reverendissimo Monsignor Legato della città di Bologna che per le provisioni, et gride fatte, et publicate fino a quest’ hora non si è trovato rimedio conveniente, a reprimere la temeritade de delinquenti, et banditi cosi nelle parti del piano del contado di Bologna, et massime in quel di San Giovanni in Porsiceto, ed altri luoghi come nelle montagne, de quali con non poca displicenza intende sua Signoria Illustrissima, et Reverendissima che di giorno, et di notte così li banditi capitalmente, et altri condannati come anchora altri huomini facinorosi, et rubbatori fanno frequentissime conventicole, et armate, et se ne vengono suso per il contado di Bologna, così nel territorio, et Castello di San Giovanni come in altri luoghi del piano et montagne predette, ed quivi con offensione de Iddio, et del prossimo cometteno homicidij assassinamenti, rapti, incendij, violenze, furti, ed altri enormi delitti in non poco carico del honore de Iddio, et di sua S. Illustrissima, et Reverendissima. Et per ciò essere cosa necessaria provedere a questi eccessi et che gli huomini da bene così nel detto contado, et luoghi possino stare, andare, et vivere sicuramente. Et che non sieno in pericolo che li sia tolta la robba, l’ onore, e la vita, o fatto altro danno contra la giustizia. Et ancora considerando sua Illustrissima ed Reverendissima. B. che per le gride ultimamente fatte nella città di Bologna, che prometteno premio a chi contra li delinquenti insorge, par che resti raffrenata alquanto, la mala volontà di questi ribaldi, et sperando che il medesimo debba a venire nelle Castelle, et contado di Bologna, quando se gli dia qual che rimedio opportuno. Perciò per parte, et commandamento del prefatto Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo Legato, et dalli Magnifici, et potenti Signori i Signori Antiani consoli, et Confalloniere di giustizia, et delli Mag. et Illu.mi S. Quaranta reformatori del stato della libertà della città di Bologna. Si fa bandire, et exspressamente notificare che intendono, et vogliono da hora in poi essere lecito a ciascuna persona Comune, Collegio, et universitade cosi ecclesiastica come seculare habitante nelle castelle, et ville del contado di Bologna, a notizia de quali venira li banditi, o altri delinquenti in armata, o per altro modo essere nel paese loro sonare le campane, a stremida, o per ogn’ altro modo che a loro parerà buono, et convenevole fare noto, il caso, et coadunare persone con arme in quanto potrà maggior numero, et andare a trovare questi tali banditi, o altri delinquenti, ed quelli potendo pigliare vivi darli nelle mani di sua signoria Illustrissima, et Reverendissima, o del più propinquo ufficiale del contado dove si trovaranno, et non potendo pigliarli vivi ammazzarli, ferirli, ed infugarli come meglio potranno.
Stabiliscono anchora, et vogliono per meglio provedere a questo che al suono della prima stremida che sarà sentito, le Ville, et luoghi circunvicine prossimi intorno siano tenute, et così gli obligano a sonare le loro campane a stremita, et a coadunarsi con l’ arme da offesa, et da diffesa alli passi, et alli luoghi dove possono capitare tali banditi et delinquenti, e quelli pigliare vivi, et dare nelle mani di sua Illustrissima, ed Reverendissima Signoria, o del più propinquo ufficiale come, è detto di sopra, et non li potendo pigliare vivi, amazzarli, et chi amazzara detti banditi egli sarà cavato di bando senza alcuna spesa. Et non essendo bandito quello che amazzara, tal bandito, o vero banditi guadagnerà quella forma de denari che permette il statuto di Bologna, et non altro.
Dechiarando che qualunque si retroverà in compagnia de detti banditi che non sia bandito se sarà preso, o morto non si farà inquisizione alcuna di questo, et sarà ben morto, et preso come quello che per il conversare con banditi s’intenderà caduto nelli medesmi bandi, et pene che essi banditi.
Et in oltre per animare tutti gli habitanti delle Castelle, ed ville del contado di Bologna a questa santa opera per il bene commune, et pacifico vivere. Si notifica che tutti quelli che se affatticarrano. et faranno frutto, saranno riconosciuti, et rispetati in ogni loro occorrenza, come buoni figliuoli di santa Romana Chiesia e amatori del pacifico stato di questa Magnifica Cittade, et contado di Bologna.
Ioanhes Cardinalis Morbonus Legatus
Ulisses Gozadinus Vexillifer Iustitiae
Publicata in Bologna alli XXI Giugno MDXLVIII.